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Numero massimo di assenze consentito

Oggetto: numero di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni

Dall’anno scolastico 2010-2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno  scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

             Tale disposizione prevede che “ … ai fini della validità dell’anno scolastico, comp reso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

              Il Ministero dell’istruzione con circolare n. 20 del 4-3-2011 ha indicato le modalità con cui procedere al calcolo dell’orario annuale personalizzato rispetto al quale determinare il numero di assenze consentito .

            Pertanto si indicano di seguito, per ciascun indirizzo di studio presente nella scuola, il numero di ore di assenze consentito ai fini della validità dell’anno scolastico 2019-2020:

Indirizzi di studio

N° massimo di ore di assenza

 iceo linguistico 1°,2°,anno 
Liceo delle scienze umane 1°,2°,anno
Liceo delle scienze umane opz. Economico sociale1°,2°,anno

223 ore

Liceo linguistico 3°,4° e 5° anno 
Liceo delle scienze umane 3°, 4° e 5° anno
Liceo delle scienze umane opz. Econo. sociale 3°, 4° e 5° anno

248 ore

IPSIA Cennini  (TUTTI GLI INDIRIZZI)

264 ore

Istituto tecnico per il turismo (corso serale) – 3° anno

181 compreso ore on line

Istituto tecnico per il turismo (corso serale) – 4° e 5°anno

190 compreso ore on line

Per le classi del triennio le assenze sono riferite anche ai periodi di stage/alternanza scuola lavoro effettuati  nel corso dell’a.s.

              Si fa presente che nel computo delle ore rientrano anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate che quindi verranno conteggiate come ore di assenza .

Si ricorda che in base alla normativa vigente “ le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali deroghe al suddetto limite…… Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Per l’a.s. 2019-2020  le deroghe consentite sono le seguenti:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati al momento del rientro a scuola da ogni singolo periodo di assenza ; non saranno considerati giustificativi eventuali certificati medici , anche cumulativi , presentati non al momento del rientro da ogni singolo periodo di assenza ma in tempi successivi.
  • terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati con certificazione medica o con certificazione del soggetto erogante la terapia/cura;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo
  • impegni di lavoro per gli studenti lavoratori documentati con dichiarazione del datore di lavoro o con altra documentazione in caso di lavoro autonomo o d’impresa(non autocertificato)
  • per i soli studenti del corso serale particolari esigenze di assistenza a familiari dichiarate prima di effettuare le assenze anche con autocertificazione regolarmente acquisita a protocollo

Il certificato medico dovrà essere esibito al momento del rientro a scuola  al docente della prima ora di lezione ai fini dell’ammissione a scuola e poi, a cura dello studente, entro la fine della mattinata di rientro dovrà essere consegnato in segreteria alunni e acquisito a protocollo. Non sono ammessi certificati comulativi  riferiti a periodi diversi ,interrotti da ripresa di frequenza, presentati in date successive a quella di rientro.

Tutte le altre certificazioni o attestazioni relative alle deroghe 2,3,4,5 e 6 dovranno essere consegnate a cura degli studenti o dei genitori direttamente in segreteria alunni e , relativamente alle deroghe 2 e 4( terapie/cure e attività sportiva), dovranno contenere la durata dell’assenza.

  • comunque compito del consiglio di classe verifica re se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste , impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Per i soli studenti del corso serale potranno essere considerate deroghe al limite massimo di assenze consentite oltre ai precedenti motivi anche particolari esigenze o motivazioni di ordine personale e/o familiare preventivamente comunicate e ritenute ammissibili dal consiglio di classe.

Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione al la classe successiva o all’esame si dà atto mediante opportuna verbalizzazione da parte del consiglio di classe in sede di operazioni di scrutinio finale.

La presente circolare  viene inserita sul sito internet della scuola.

dirigente scolastico

prof. Marco Parri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa