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Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
Questa sotto sezione è prevista dal comma 1 dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Allo stato attuale non sussistono  rilievi  degli organi di controllo interno, dei revisori dei conti nonché della Corte dei conti.